Art. 76.
                         Rendiconto generale
    1.  Il  rendiconto  generale  contiene  i  risultati finali della
gestione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'anno.
    2.  Il  disegno  di legge di approvazione del rendiconto generale
dell'esercizio finanziario scaduto il trentuno dicembre e' presentato
dalla  giunta  al  consiglio  regionale  per  l'approvazione entro il
trenta aprile dell'anno successivo.