Art. 76. Rendiconto generale 1. Il rendiconto generale contiene i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'anno. 2. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il trentuno dicembre e' presentato dalla giunta al consiglio regionale per l'approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo.