Art. 77.
                        Bilanci di altri enti
    1.  I  bilanci di previsione di agenzie, enti, aziende speciali e
organismi  dipendenti dalla Regione, redatti in termini di competenza
e di cassa, sono trasmessi alla giunta per l'approvazione nei termini
stabiliti  dalla  legge  regionale.  Essi  sono  allegati al bilancio
regionale  di  previsione e pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione.