Art. 77. Bilanci di altri enti 1. I bilanci di previsione di agenzie, enti, aziende speciali e organismi dipendenti dalla Regione, redatti in termini di competenza e di cassa, sono trasmessi alla giunta per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge regionale. Essi sono allegati al bilancio regionale di previsione e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.