Art. 81. Commissione di garanzia statutaria 1. Il consiglio regionale elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti i membri della commissione di garanzia statutaria. 2. Con legge regionale approvata dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della commissione, la composizione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilita'.