Art. 81.
                 Commissione di garanzia statutaria
    1.  Il consiglio regionale elegge a maggioranza dei due terzi dei
componenti i membri della commissione di garanzia statutaria.
    2.  Con  legge  regionale  approvata  dal consiglio a maggioranza
assoluta  dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e
di  autonomia  organizzativa  della  commissione, la composizione, le
condizioni,  le  forme  e  i  termini  per  lo  svolgimento delle sue
funzioni e i casi di incompatibilita'.