Art. 83.
                         Il difensore civico
    1.  Il  difensore  civico e' organo autonomo e indipendente della
Regione ed e' nominato dal consiglio regionale.
    2.  Il  difensore  civico  svolge  funzioni  a  garanzia del buon
andamento   e  dell'imparzialita'  della  azione  amministrativa,  di
raccordo e coordinamento con la rete civica nazionale e regionale.
    3. La Regione istituisce con legge l'ufficio del difensore civico
e determina le modalita' della sua nomina.