Art. 83. Il difensore civico 1. Il difensore civico e' organo autonomo e indipendente della Regione ed e' nominato dal consiglio regionale. 2. Il difensore civico svolge funzioni a garanzia del buon andamento e dell'imparzialita' della azione amministrativa, di raccordo e coordinamento con la rete civica nazionale e regionale. 3. La Regione istituisce con legge l'ufficio del difensore civico e determina le modalita' della sua nomina.