Art. 84.
                            Procedimento
    1. Lo Statuto e' modificato dal consiglio regionale a maggioranza
assoluta  dei  suoi  componenti,  con  due  deliberazioni  successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi.
    2.   La  legge  di  revisione  dello  Statuto  e'  sottoposta  al
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia  richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un
quinto dei componenti il consiglio regionale.
    3.  La  legge di revisione dello statuto sottoposta al referendum
popolare  non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
    4.  La legge regionale disciplina le modalita' di svolgimento del
referendum sulle leggi di revisione statutaria.
    5. La revisione totale dello Statuto non e' ammessa se non previa
deliberazione di un nuovo Statuto.