Art. 84. Procedimento 1. Lo Statuto e' modificato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. 2. La legge di revisione dello Statuto e' sottoposta al referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il consiglio regionale. 3. La legge di revisione dello statuto sottoposta al referendum popolare non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. 4. La legge regionale disciplina le modalita' di svolgimento del referendum sulle leggi di revisione statutaria. 5. La revisione totale dello Statuto non e' ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.