Art. 85. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli organi della Regione di cui all'Art. 41, gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi nell'ottava legislatura regionale. 2. La Regione adegua la propria legislazione alle disposizioni del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore. Fino a tale adeguamento continuano ad osservarsi le leggi regionali vigenti. 3. Il consiglio regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, provvede ad adeguare il proprio regolamento interno. 4. Fino alla costituzione del nuovo consiglio delle autonomie locali a seguito della legge di cui all'Art. 28, comma 2, il consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente statuto. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 16 aprile 2005 LORENZETTI