Art. 85.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Gli  organi della Regione di cui all'Art. 41, gia' costituiti
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente Statuto, restano in
carica fino all'insediamento dei nuovi organi nell'ottava legislatura
regionale.
    2.  La  Regione  adegua la propria legislazione alle disposizioni
del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore. Fino
a  tale  adeguamento  continuano  ad  osservarsi  le  leggi regionali
vigenti.
    3.  Il  consiglio  regionale,  entro quattro mesi dall'entrata in
vigore   del  presente  Statuto,  provvede  ad  adeguare  il  proprio
regolamento interno.
    4.  Fino  alla  costituzione  del nuovo consiglio delle autonomie
locali  a  seguito  della  legge  di  cui  all'Art.  28,  comma 2, il
consiglio  in  carica  continua  a  svolgere le funzioni che gli sono
attribuite  dalla  legge  regionale  vigente  alla data di entrata in
vigore del presente statuto.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 16 aprile 2005
                             LORENZETTI