Art. 20. 1. Dopo l'Art. 20 della legge regionale n. 6/2005 inserire l'Art. 20-bis: «Art. 20-bis (Istituzione di borse di studio medico-specialistiche regionali). - 1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse all'Universita' degli studi di L'Aquila - facolta' di medicina e chirurgia - al fine di finanziare otto borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato, da attivare a decorrere dall'anno accademico 2004/2005, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi. Le borse di studio aggiuntive afferiscono ai corsi di: ematologia: due borse di studio; neurochirurgia: due borse di studio; medicina fisica e riabilitazione: due borse di studio in essere presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di L'Aquila. L'importo della borsa di studio e' pari a quello indicato nell'Art. 39 del decreto legislativo n. 368/1999. 2. La direzione sanita' della giunta regionale e' autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente comma 1, all'Universita' beneficiaria per ciascun anno accademico, con le seguenti modalita': a) per le borse di studio relative al decimo anno del corso di specializzazione, gli importi devono essere erogati in unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno 2005; b) per quelle relative agli anni successivi al primo, gli importi devono essere erogati anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non viene utilizzata per il previsto finanziamento della borsa di studio a favore dell'avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l'ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell'avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione. 3. I corsi di cui al comma 1 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della Scuola di specializzazione di interesse, cosi' come individuate nel protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l'Universita' degli studi di Chieti, ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'attivazione del corso il rettore dell'Universita' di L'Aquila accerta e certifica il possesso dei requisiti di idoneita' di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 dicembre 1997».