Art. 21. 1. L'Art. 202 della legge regionale n. 6/2005, e' sostituito dal seguente: «Art. 202. (Interventi a favore dei soggetti non udenti). - 1. La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti non udenti e rimuove gli ostacoli che si' frappongono alla loro piena integrazione nel sistema scolastico e sociale. 2. Per la diagnosi precoce dell'ipoacusia, i neonati sono sottoposti, entro sei giorni dalla nascita, a screening audiometrici per la funzione auditiva mediante idonea apparecchiatura presso il presidio o l'azienda ospedaliera in cui e' avvenuto il parto. Nel caso il parto non sia avvenuto in presidio o in un'azienda ospedaliera, l'esame di cui al comma 1 viene effettuato nell'unita' operativa di neonatologia o pediatria o otorinolaringoiatria dell'azienda U.S.L. di competenza. 3. E' istituito presso il presidio ospedaliero "Santo Spirito" dell'azienda U.S.L. di Pescara, il "Centro di audiologia" con compiti di: a) accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi attraverso l'esame dei "potenziali evocativi uditivi del troncoencefalo"; b) studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle sordita'; c) raccolta dei dati patologici ai fini cognitivi e invio degli stessi alla Direzione regionale Sanita' per l'elaborazione statistica ed organizzativa. 4. Le Aziende U.S.L. in cui e' residente il minore non udente provvedono: a) alla protesizzazione acustica e ai normali controlli periodici medicospecialistici; b) alla riabilitazione precoce del sordo con specifici interventi di recupero foniatrico, attuati da logopedisti dell'azienda stessa. In casi clinicamente selezionati di sordita', le aziende U.S.L. inviano il paziente al centro di cui al precedente comma per l'impianto cocleare. 5. I comuni adottano ogni idonea iniziativa volta a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione dei non udenti anche avvalendosi della collaborazione di enti morali ed associazioni di volontariato. In particolare i comuni organizzano idonei corsi per i genitori e per il personale di sostegno del minore audioleso. 6. Per le spese di cui al presente articolo si provvede con la finalizzazione di Euro 100.000,00 nell'ambito della UPB 12.01.001, cap. 81500 quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente.»