Art. 8.
    1.  All'Art.  106 della legge regionale n. 6/2005 dopo il comma 7
aggiungere il seguente comma 8:
    «8.  All'Art. 57 della legge regionale n. 10/2004 dopo il comma 5
inserire i seguenti commi 6 e 7:
    6.  Al  fine  di contribuire al rilancio dell'economia delle zone
interne  mediante il turismo cinofilo, i comuni ricompresi negli Enti
parco  presenti in Regione possono istituire, d'intesa con gli organi
di  direzione  degli Enti parco medesimi, aree cinofile di estensione
minima  pari a 2000 ettari. Dette aree saranno adibite esclusivamente
all'addestramento  dei  cani  da  caccia  di proprieta' di coloro che
faranno  permanenza  turistica  nei  comuni  interessati  durante  il
periodo  estivo.  In tali zone saranno altresi' consentite, nell'arco
dell'anno  prove  zootecniche per il miglioramento delle razze canine
riconosciute dall'Ente nazionale cinofilia italiana.
    7.  Ad  ulteriore  incremento  dell'economia  locale e al fine di
dotare    gli    A.T.C.   della   Regione   della   possibilita'   di
approvvigionamento  di selvaggina autoctona possono essere istituite,
all'interno  delle aree protette dei Parchi presenti in Regione, zone
di  riproduzione  di  selvaggina  di interesse cinofilo-venatorio. La
realizzazione  e  gestione  di  tali  strutture sara' prevalentemente
affidata  a  cooperative  di giovani residenti nei comuni interessati
e/o  a  imprenditori  agricoli  singoli  o  associati.  Tali zone non
potranno  avere  una  estensione  inferiore a 2000 ettari, il cui 10%
potra'  essere  riservato  alla  realizzazione  di  centri pubblici e
privati   di   riproduzione   di   fauna   selvatica   di   interesse
cinofilovenatorio.»