Art. 8. 1. All'Art. 106 della legge regionale n. 6/2005 dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 8: «8. All'Art. 57 della legge regionale n. 10/2004 dopo il comma 5 inserire i seguenti commi 6 e 7: 6. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone interne mediante il turismo cinofilo, i comuni ricompresi negli Enti parco presenti in Regione possono istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli Enti parco medesimi, aree cinofile di estensione minima pari a 2000 ettari. Dette aree saranno adibite esclusivamente all'addestramento dei cani da caccia di proprieta' di coloro che faranno permanenza turistica nei comuni interessati durante il periodo estivo. In tali zone saranno altresi' consentite, nell'arco dell'anno prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall'Ente nazionale cinofilia italiana. 7. Ad ulteriore incremento dell'economia locale e al fine di dotare gli A.T.C. della Regione della possibilita' di approvvigionamento di selvaggina autoctona possono essere istituite, all'interno delle aree protette dei Parchi presenti in Regione, zone di riproduzione di selvaggina di interesse cinofilo-venatorio. La realizzazione e gestione di tali strutture sara' prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati e/o a imprenditori agricoli singoli o associati. Tali zone non potranno avere una estensione inferiore a 2000 ettari, il cui 10% potra' essere riservato alla realizzazione di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di interesse cinofilovenatorio.»