Art. 102. Informazione e diffusione delle norme 1. Le norme di comportamento degli utenti contenute nella presente legge devono essere portate a conoscenza degli stessi mediante: a) divulgazione a mezzo di appositi fogli informativi forniti congiuntamente allo ski pass, da realizzare a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata; b) apposizione di pannelli informativi in posizioni di transito obbligato negli accessi agli impianti o alle strutture, o presso punti di informazione, tabelloni illustrativi, biglietterie; c) divulgazione da parte dei maestri di sci preliminarinente allo svolgimento di classi di insegnamento, sulla base di criteri disposti dalla Associazione dei maestri di sci e acquisiti mediante appositi corsi di aggiornamento da predisporre prima della stagione invernale di entrata in vigore della presente legge. 2. La Regione individua e promuove altre forme di divulgazione.