Art. 103. Soggetti competenti per il controllo e modalita' di intervento 1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 e di quelle della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione che ne costituiscono l'attuazione sono compiute, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle aree sciabili attrezzate, dalla Polizia di Stato, dal Corpo forestale dello Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza nonche' dai corpi di polizia locali. 2. I soggetti di cui al primo comma provvedono ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. 3. Le contestazioni relative alla violazione delle norme comportamentali degli utenti di cui alla presente legge ed al relativo regolamento di esecuzione avvengono anche con il supporto e la partecipazione dei maestri di sci e del personale addetto ai servizi di cui all'Art. 67 («Servizi tecnici e di assistenza») che abbia la qualifica di «addetto alla sorveglianza». 4. I soggetti di cui al precedente comma, la cui qualifica deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo, provvedono a segnalare tempestivamente via radio ogni infrazione ai soggetti di cui al primo comma, i quali, tramite le informazioni fornite dai primi, individuano il trasgressore all'interno dell'area e gli contestano l'infrazione. 5. La qualifica di «addetto alla sorveglianza» viene riconosciuta con decreto del Presidente della giunta regionale che attribuisce agli addetti stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.