Art. 104.
                           Supporti video
    1.  In  presenza  di  particolari  caratteristiche  del  sito, e'
consentita   l'installazione   di  telecamere  per  il  controllo  di
particolari  tratti  di piste, di incroci tra esse, di strettoie o di
altri   spazi   dell'area  sciabile  attrezzata  presso  i  quali  si
manifesti,  anche sulla base delle indicazioni del piano delle misure
e  degli  apprestamenti  di  sicurezza,  un  piu'  elevato livello di
rischio.
    2.  La collocazione di tali strumenti viene prevista nei piani di
cui  al  comma precedente,  e  ne  vengono  indicate  le modalita' di
gestione.