Art. 104. Supporti video 1. In presenza di particolari caratteristiche del sito, e' consentita l'installazione di telecamere per il controllo di particolari tratti di piste, di incroci tra esse, di strettoie o di altri spazi dell'area sciabile attrezzata presso i quali si manifesti, anche sulla base delle indicazioni del piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, un piu' elevato livello di rischio. 2. La collocazione di tali strumenti viene prevista nei piani di cui al comma precedente, e ne vengono indicate le modalita' di gestione.