Art. 109. Disposizioni transitorie generali 1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, i gestori delle aree sciabili attrezzate trasmettono al servizio competente, per l'approvazione, i piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza per le componenti delle aree medesime di propria competenza redatti ai sensi della presente legge. 2. Entro novanta giorni dal ricevimento dei piani, il servizio competente ne approva il contenuto dichiarandone l'applicabilita' con eventuali prescrizioni. 3. In caso di mancata approvazione o di inottemperanza all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, il servizio competente dispone la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'Art. 24.