Art. 109.
                  Disposizioni transitorie generali
    1.  Entro  sei  mesi  dall'approvazione  della  presente legge, i
gestori  delle  aree  sciabili  attrezzate  trasmettono  al  servizio
competente,   per  l'approvazione,  i  piani  delle  misure  e  degli
apprestamenti  di  sicurezza per le componenti delle aree medesime di
propria competenza redatti ai sensi della presente legge.
    2.  Entro  novanta  giorni dal ricevimento dei piani, il servizio
competente ne approva il contenuto dichiarandone l'applicabilita' con
eventuali prescrizioni.
    3.   In   caso   di  mancata  approvazione  o  di  inottemperanza
all'obbligo  di cui al primo comma del presente articolo, il servizio
competente  dispone  la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'Art.
24.