Art. 12. G e n e r a l i t a' 1. La costruzione e l'esercizio di sistemi adibiti al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, attuato a mezzo di linee funiviarie sono soggetti a autorizzazione. 2. Le subautorizzazioni sono vietate; possono tuttavia essere espressamente assentite dal soggetto autorizzatore per ragioni di pubblico interesse.