Art. 15. Concorrenza e prelazione 1. Il competente servizio della direzione trasporti e mobilita', ricevuta la domanda di concessione, ne da' notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse; mediante lettera raccomandata a.r., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta. 2. Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni, riportate in ordine di priorita' decrescente: a) si dipartono in vicinanza di terminali di altre linee di trasporto, attuate mediante impianti fissi, gia' concesse e realizzano con queste un sistema di trasporto continuo ed integrato; b) sono collegate alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento esistenti ed autorizzate; c) sono collegabili alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento non ancora esistenti; in tal caso concessionari interessati dovranno allegare alla richiesta di prelazione di cui al comma 5 del presente articolo anche la documentazione progettuale. 3. I concessionari di linee di trasporto interferenti o concorrenti con nuove linee proposte hanno diritto di prelazione per la concessione di queste. 4. Chiunque intenda esercitare il diritto di prelazione deve inviarne richiesta alla direzione regionale trasporti e mobilita', entro e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della domanda all'albo pretorio del comune territorialmente interessato, completa della documentazione prevista dal successivo Art. 17. 5. La direzione trasporti e mobilita' valuta il ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di queste esamina comparativamente le proposte e si pronuncia sulla richiesta di prelazione entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4 e ne da' comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata a.r. 6. Il diritto di prelazione puo' essere esercitato a condizione che la soluzione prospettata preveda impianti di categoria e tipologia non inferiore a quella proposta dal richiedente la concessione e non puo' essere reclamato nei confronti di chi possiede la disponibilita' dei suoli interessati dall'intervento. 7. Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il progetto esecutivo entro novanta giorni dalla data di accoglimento della istanza di prelazione e non da' inizio ai lavori entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.