Art. 22. Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio 1. L'autorizzazione al pubblico esercizio puo' essere revocata con provvedimento della Direzione trasporti e mobilita', servizio trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo nei seguenti casi: a) su domanda scritta, adeguatamente motivata, del titolare dell'autorizzazione; b) per sopravvenuta accertata pericolosita' del terreno sul quale e' ubicato l'impianto o le piste da esso servite; c) per comprovate ragioni di pubblico interesse. 2. In quest'ultimo caso al titolare dell'autorizzazione spetta un indennizzo per l'anticipata risoluzione del rapporto e per l'avviamento la cui corresponsione e' posta a carico dell'ente in favore del quale e' riconosciuto il pubblico interesse determinante la revoca. 3. La determinazione dell'indennizzo e' effettuata all'esito di una perizia disposta a cura del servizio competente e terra' conto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.