Art. 23.
        Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio
    1.  Il  titolare  di  autorizzazione  al  pubblico  esercizio  di
impianti   a   fune   o  assimilati  incorre  nella  decadenza  dalla
autorizzazione quando:
      a) non   inizi   il   servizio   entro   trenta   giorni  dalla
autorizzazione   al   pubblico   esercizio,  oppure,  iniziatolo,  lo
abbandoni,  lo  interrompa,  oppure  lo  svolga  con ripetute e gravi
irregolarita'.  Per  gli  impianti  destinati  in  via esclusiva alla
risalita  degli  sciatori  il  servizio  deve  essere iniziato con il
concretizzarsi  di  condizioni di innevamento che consenta l'apertura
delle piste servite;
      b) non  osservi  gli  obblighi  contenuti  nel provvedimento di
autorizzazione;
      c) rifiuti il trasporto degli effetti postali;
      d) quando  il soggetto titolare di autorizzazione si estingua a
qualsiasi titolo.
    2.  La  procedura  di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve
essere  preceduta  da  due  diffide intimate con lettera raccomandata
a.r.  ed  avviene  trascorsi quaranta giorni dalla data della seconda
diffida;  tra  l'intimazione  della prima diffida e la seconda devono
trascorrere almeno venti giorni.
    3.   Il  provvedimento  di  decadenza  e'  assunto  dal  servizio
competente   ed   e'   comunicato  all'interessato  mediante  lettera
raccomandata a.r.
    4.  Nel  caso  in  cui alla morte del concessionario non segua il
subingresso  degli  eredi  nella  concessione,  la  deliberazione  di
decadenza  viene  comunicata  agli  eredi impersonalmente con lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  all'ultimo  domicilio del
concessionario.
    5. La pronuncia di decadenza non da' titolo ad alcun indennizzo a
favore del concessionario.
    6.  Nei  casi  di  decadenza  della  concessione  non puo' essere
rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente
titolare.