Art. 23. Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio 1. Il titolare di autorizzazione al pubblico esercizio di impianti a fune o assimilati incorre nella decadenza dalla autorizzazione quando: a) non inizi il servizio entro trenta giorni dalla autorizzazione al pubblico esercizio, oppure, iniziatolo, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarita'. Per gli impianti destinati in via esclusiva alla risalita degli sciatori il servizio deve essere iniziato con il concretizzarsi di condizioni di innevamento che consenta l'apertura delle piste servite; b) non osservi gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione; c) rifiuti il trasporto degli effetti postali; d) quando il soggetto titolare di autorizzazione si estingua a qualsiasi titolo. 2. La procedura di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intimate con lettera raccomandata a.r. ed avviene trascorsi quaranta giorni dalla data della seconda diffida; tra l'intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno venti giorni. 3. Il provvedimento di decadenza e' assunto dal servizio competente ed e' comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. 4. Nel caso in cui alla morte del concessionario non segua il subingresso degli eredi nella concessione, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio del concessionario. 5. La pronuncia di decadenza non da' titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario. 6. Nei casi di decadenza della concessione non puo' essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.