Art. 29.
                    Verifiche e prove funzionali
    1.  Ultimata  la  costruzione  dell'impianto,  il  concessionario
inoltra ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, al servizio
competente  e per conoscenza al comune territorialmente competente la
domanda per l'effettuazione delle verifiche e delle prove funzionali.
    2.  Le  verifiche  e  le prove funzionali sono esguite sulla base
delle  disposizioni  contenute  negli  articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.