Art. 29. Verifiche e prove funzionali 1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, al servizio competente e per conoscenza al comune territorialmente competente la domanda per l'effettuazione delle verifiche e delle prove funzionali. 2. Le verifiche e le prove funzionali sono esguite sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.