Art. 3. Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate 1. La realizzazione e la gestione delle componenti di un'area sciabile attrezzata, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee ad influenzare in maniera considerevole l'assetto territoriale sotto il profilo urbanistico ed ambientale, sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge, congiuntamente alla normativa urbanistica e territoriale. 2. Gli impianti di risalita e di collegamento e le piste da sci, slittino ed attrezzi assimilabili sono realizzati anche tenendo conto delle capacita' ricettive previste dagli strumenti di pianificazione, e secondo modalita' progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue reciprocamente compatibili. 3. I parametri di congruita' e compatibilita' tra le componenti impiantistiche e sciistiche sono determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.