Art. 32. Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario 1. Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalita' di esercizio sono comunicati al Servizio competente il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificarne l'ottemperanza. 2. E' fatto obbligo al concessionario: a) di esporre, ben visibili al pubblico, le tariffe, gli orari di servizio e le condizioni generali di contratto; b) di adottare sull'impianto segnaletica di tipologia conforme a quella prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge; c) di trasportare gratuitamente la corrispondenza postale e il materiale di approvvigionamento destinato agli esercizi ed alle attivita' interne all'area sciabile attrezzata. 3. I concessionari possono stabilire speciali tariffe per determinate categorie di utenti.