Art. 35.
                        Assistenza all'utente
    1.  Il  personale di linea e di stazione ha l'obbligo di prestare
adeguata  assistenza  agli  utenti,  anche  sulla  base  di richieste
specifiche,  nella  fase in imbarco e sbarco dagli impianti ed essere
nelle  condizioni  di arrestare tempestivamente l'impianto in caso di
necessita'.