Art. 48. Segnaletica delle piste da sci 1. I gestori hanno l'obbligo di curare che la pista, durante il periodo di esercizio, sia dotata della necessaria segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dalla presente legge. 2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, funzionalita', requisiti strutturali, resistenza alla temperatura ed alla luce e agli altri agenti atmosferici a quelli determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'Art. 6 della legge n. 363/2003. 3. I segnali devono essere collocati in modo tale da non costituire pericolo per gli utenti. 4. Nel curare la predisposizione dei segnali, il gestore deve verificare che siano rispettati i principi dettati dal regolamento di esecuzione della presente legge. 5. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' sugli eventuali sostegni e/o supporti nonche' sul segnale stesso. 6. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle piste e relativa classificazione stabiliscono la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne fissano la quantita' e l'ubicazione. 7. Ove la pista non presenti, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilita' previsti, il gestore della stessa deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che presso stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi. 8. In caso di ripetuta o prolungata violazione, il Servizio competente dispone la revoca dell'autorizzazione.