Art. 54. Autorizzazione di opere accessorie 1. La procedura di assenso preliminare di cui agli articoli 7 e 51 si applica anche per l'autorizzazione di impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie, qualora la richiesta relativa sia presentata separatamente da quella concernente l'apprestamento della pista da sci. 2. Resta comunque ferma la possibilita' di realizzare impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie sulla base delle autorizzazioni previste dalle singole norme che le concernono.