Art. 56. Rilascio dell'autorizzazione 1. A conclusione dell'istruttoria, verificato il ricorrere delle necessarie condizioni, il Servizio competente rilascia l'autorizzazione regionale all'apprestamento della pista. 2. Nell'autorizzazione all'apprestamento sono stabilite le prescrizioni per l'apprestamento e la manutenzione della pista e le eventuali deroghe alla larghezza, gli obblighi cui e' tenuto il richiedente ed i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori. 3. Salvo il caso di rilascio di piu' autorizzazioni allo stesso richiedente, la durata dei lavori non potra' essere superiore a tre anni. In presenza di comprovati motivi di forza maggiore, il termine puo' essere prorogato per un periodo massimo di un anno. 4. Per il trasferimento, la revoca, la decadenza, la sospensione, la risoluzione consensuale dell'autorizzazione, si applica il disposto degli articoli 20, 22, 23, 24, 25.