Art. 6.
 Pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e servitu' coattiva
    1.  L'approvazione  del Piano dei bacini sciistici da parte della
Regione    equivale    a    dichiarazione   di   pubblica   utilita',
indifferibilita'   ed   urgenza  e  rappresenta  il  presupposto  per
costituzione  coattiva  di  servitu' connesse con la gestione di tali
aree.
    2.  I richiedenti l'autorizzazione alla realizzazione di impianti
di   trasporto  funiviario  o  assimilati,  di  piste  da  sci  e  di
infrastrutture  accessorie,  anche  in  fase  di rinnovo, qualora non
abbiano  la  disponibilita' dei terreni interessati alle opere, anche
in   sede   di   rinnovo,   possono   ottenere  in  via  coattiva  la
disponibilita' delle aree:
      a) necessarie  alla  costruzione  delle stazioni, dei locali di
ricovero e di servizio, nonche' degli accessi dalle pubbliche vie;
      b) limitrofe  alle  stazioni, destinate a parcheggi, necessarie
ad integrare le finalita' dell'impianto;
      c) occorrenti alla realizzazione delle piste, consistente nella
facolta':
        di  eseguire  le opere di scavo e sbancamento, livellamento e
bonifica;
        di  realizzare spazi ad uso dell'impianto, linee e condutture
interrate  necessarie all'impianto, disboscamento, taglio di alberi e
rami  necessari  per  l'esercizio di linea in conformita' al progetto
approvato;
        di  realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza
dell'impianto ed opere di difesa;
        di  costruire  le  stazioni  di  partenza  e  di  arrivo ed i
sostegni di linea;
        di usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di
apprestamento  e  manutenzione  della linea, impedendo ogni attivita'
pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa;
        di  usare  il  terreno  di  sedime  della  pista  o di quello
comunque  necessario  per  la  costruzione  e l'utilizzo di manufatti
utili  all'esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal
progetto approvato;
        di  apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di
sicurezza;
        di  inibire,  nel  corso dell'esercizio e durante i lavori di
manutenzione, l'accesso alle piste e agli impianti e di impedire ogni
altra  attivita' comunque pregiudizievole al regolare esercizio della
pista e/o dell'impianto.
      d) del  tracciato  dell'impianto  sostanziante  nella  servitu'
aerea  consistente  nel  diritto  di  tendere  e mantenere funi anche
mediante  appoggi  e  sostegni  infissi  nel  terreno, nel diritto di
transito  aereo  con  veicoli su fune, nel diritto di far accedere in
qualsiasi  punto  della  linea il personale addetto alla manutenzione
ordinaria  e  straordinaria, ed il personale di sorveglianza, nonche'
nell'obbligo,   imposto   al   proprietario  del  fondo  servente  di
consentire  l'adattamento  del  profilo del terreno alle esigenze del
servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato
e  di  non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di
sicurezza  stabiliti  nelle  norme  tecniche  per  la  costruzione  e
l'esercizio del tipo di linee concesse;
      e) come  servitu' di transito sul terreno di sciatori al traino
di impianti di risalita;
      f) come servitu' di transito sul terreno degli utenti dell'area
sciabile attrezzata;
      g) come  servitu'  di  elettrodotto  consistente nel diritto di
raggiungere  il  razionale  allacciamento dell'impianto di risalita e
delle  sue  pertinenze  alla  piu'  vicina  linea di distribuzione di
energia elettrica;
      h) come  servitu' di passo a piedi e con veicoli per consentire
il raccordo con il piu' vicino impianto di risalita;
      i) come  eventuali  servitu'  costituite a favore di precedenti
concessionari.
    3.  Il  proprietario  del  fondo  servente non puo' in alcun modo
diminuire  l'uso  della servitu' o renderlo piu' oneroso; del pari il
titolare della servitu' non puo' fare alcuna cosa che la aggravi.
    4.  La  costituzione coattiva di servitu' e' disposta con decreto
del    dirigente    della    Direzione   regionale   competente   che
contestualmente determina l'ammontare dell'indennita'.
    5.  La  determinazione  dell'indennita' e' regolata a norma delle
vigenti leggi in materia. L'indennita' e' corrisposta mediante canoni
annui  con  sistemi  di  aggiornamento  automatico o mediante la loro
capitalizzazione   in   un'unica   soluzione.  In  ogni  caso,  nella
determinazione della stessa si deve tener conto della diminuzione del
valore  del  bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua
destinazione, e del compenso dovuto per l'uso del bene altrui.
    6.  La durata della servitu' e' la stessa dell'autorizzazione cui
si riferisce.
    7.  Decorso un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di
revoca  o  di  risoluzione  dell'autorizzazione,  e sempre che non si
addivenga  all'assenso  di  nuove  concessioni o al rilascio di nuove
autorizzazioni,  il  proprietario del fondo servente puo' ottenere la
revoca del decreto di asservimento relativo alle servitu' imposte sul
suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nei
registri immobiliari.
    8.  Al momento dell'estinzione del diritto, i terreni gravati dal
diritto  di  servitu' devono essere riconsegnati ai proprietari nelle
condizioni  e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata
nella   detenzione   da   parte   del  concessionario,  con  le  sole
modificazioni  dovute  all'uso  specifico e salvo il risarcimento del
danno  conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e
del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.
    9. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in
un   settore   dello   stesso  innovazioni,  costruzioni  o  impianti
incompatibili  con  l'esercizio  della  servitu',  dovra'  mettere  a
disposizione   del   titolare   di   questa,  senza  alcun  ulteriore
indennizzo,  altro  settore  di  terreno  adatto  all'esercizio della
servitu'.
    10.  Il  mutamento  del  luogo  di  esercizio della servitu' puo'
essere  richiesto dallo stesso titolare della stessa qualora dimostri
che  il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile
e di nessun danno al fondo.