Art. 6. Pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e servitu' coattiva 1. L'approvazione del Piano dei bacini sciistici da parte della Regione equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitu' connesse con la gestione di tali aree. 2. I richiedenti l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di trasporto funiviario o assimilati, di piste da sci e di infrastrutture accessorie, anche in fase di rinnovo, qualora non abbiano la disponibilita' dei terreni interessati alle opere, anche in sede di rinnovo, possono ottenere in via coattiva la disponibilita' delle aree: a) necessarie alla costruzione delle stazioni, dei locali di ricovero e di servizio, nonche' degli accessi dalle pubbliche vie; b) limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalita' dell'impianto; c) occorrenti alla realizzazione delle piste, consistente nella facolta': di eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica; di realizzare spazi ad uso dell'impianto, linee e condutture interrate necessarie all'impianto, disboscamento, taglio di alberi e rami necessari per l'esercizio di linea in conformita' al progetto approvato; di realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza dell'impianto ed opere di difesa; di costruire le stazioni di partenza e di arrivo ed i sostegni di linea; di usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attivita' pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa; di usare il terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo di manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato; di apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza; di inibire, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, l'accesso alle piste e agli impianti e di impedire ogni altra attivita' comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell'impianto. d) del tracciato dell'impianto sostanziante nella servitu' aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il personale di sorveglianza, nonche' nell'obbligo, imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di linee concesse; e) come servitu' di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti di risalita; f) come servitu' di transito sul terreno degli utenti dell'area sciabile attrezzata; g) come servitu' di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell'impianto di risalita e delle sue pertinenze alla piu' vicina linea di distribuzione di energia elettrica; h) come servitu' di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il piu' vicino impianto di risalita; i) come eventuali servitu' costituite a favore di precedenti concessionari. 3. Il proprietario del fondo servente non puo' in alcun modo diminuire l'uso della servitu' o renderlo piu' oneroso; del pari il titolare della servitu' non puo' fare alcuna cosa che la aggravi. 4. La costituzione coattiva di servitu' e' disposta con decreto del dirigente della Direzione regionale competente che contestualmente determina l'ammontare dell'indennita'. 5. La determinazione dell'indennita' e' regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L'indennita' e' corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in un'unica soluzione. In ogni caso, nella determinazione della stessa si deve tener conto della diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione, e del compenso dovuto per l'uso del bene altrui. 6. La durata della servitu' e' la stessa dell'autorizzazione cui si riferisce. 7. Decorso un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione dell'autorizzazione, e sempre che non si addivenga all'assenso di nuove concessioni o al rilascio di nuove autorizzazioni, il proprietario del fondo servente puo' ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitu' imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nei registri immobiliari. 8. Al momento dell'estinzione del diritto, i terreni gravati dal diritto di servitu' devono essere riconsegnati ai proprietari nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata nella detenzione da parte del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico e salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni. 9. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitu', dovra' mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all'esercizio della servitu'. 10. Il mutamento del luogo di esercizio della servitu' puo' essere richiesto dallo stesso titolare della stessa qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo.