Art. 60.
    Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste
    1.   Il   collaudo   delle   piste   da  discesa  e'  finalizzato
all'accertamento     dell'idoneita'    della    pista    all'apertura
all'esercizio,  e  si distingue in invernale ed estivo. Sono pertanto
necessari due diversi certificati di collaudo.
    2. Con l'atto di autorizzazione all'apprestamento della pista, il
Servizio  competente  nomina i collaudatori, estivo ed invernale, che
dovranno redigere rispettivamente il certificato estivo ed invernale.
    3.  Il  collaudo  estivo  verifica  la  rispondenza  delle  opere
realizzate  al  progetto  approvato e alle eventuali prescrizioni. Il
collaudo  invernale  verifica  la  sciabilita'  e  la  rispondenza ai
requisiti  di  sicurezza  delle  piste  da  discesa  in condizioni di
normale innevamento.
    4.  Il  collaudo  estivo  puo'  avvenire  anche in corso d'opera,
pertanto  il  concessionario  deve dare comunicazione dell'inizio dei
lavori  al  servizio  competente  ed  al  collaudatore incaricato del
collaudo estivo almeno dieci giorni prima.
    5. Gli atti del collaudo estivo devono essere rimessi al Servizio
competente  entro  trenta  giorni  dalla  ultimazione  dei  lavori di
apprestamento  delle  piste;  gli  atti del collaudo invernale devono
essere  rimessi  allo  stesso Servizio competente entro trenta giorni
dall'apertura delle piste al pubblico esercizio.
    6. Gli oneri di collaudo sono a carico del concessionario.