Art. 60. Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste 1. Il collaudo delle piste da discesa e' finalizzato all'accertamento dell'idoneita' della pista all'apertura all'esercizio, e si distingue in invernale ed estivo. Sono pertanto necessari due diversi certificati di collaudo. 2. Con l'atto di autorizzazione all'apprestamento della pista, il Servizio competente nomina i collaudatori, estivo ed invernale, che dovranno redigere rispettivamente il certificato estivo ed invernale. 3. Il collaudo estivo verifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni. Il collaudo invernale verifica la sciabilita' e la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle piste da discesa in condizioni di normale innevamento. 4. Il collaudo estivo puo' avvenire anche in corso d'opera, pertanto il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori al servizio competente ed al collaudatore incaricato del collaudo estivo almeno dieci giorni prima. 5. Gli atti del collaudo estivo devono essere rimessi al Servizio competente entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste; gli atti del collaudo invernale devono essere rimessi allo stesso Servizio competente entro trenta giorni dall'apertura delle piste al pubblico esercizio. 6. Gli oneri di collaudo sono a carico del concessionario.