Art. 61. Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio 1. A conclusione dell'accertamento, ricevuti gli atti del collaudo estivo, il Servizio competente li approva, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione regionale al pubblico esercizio provvisorio della pista, per una durata massima di anni uno, qualora sussistano le seguenti condizioni: a) il collaudo estivo abbia avuto esito positivo; b) il gestore della stessa abbia previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita' civile ai sensi dell'Art. 11 (responsabilita' civile dei gestori). 2. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente e' fatto divieto di aprire all'esercizio piste da sci. 3. In mancanza del contratto di cui alla lettera a) del comma precedente i gestori delle aree sciabili attrezzate non possono consentirne l'apertura al pubblico. 4. Ferme restando le sanzioni previste, il Servizio competente puo' disporre l'apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l'effettiva chiusura della pista non autorizzata. 5. Ricevuti gli atti del collaudo invernale, il servizio competente li approva ed autorizza il pubblico esercizio definitivo, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l'esercizio stesso.