Art. 64.
                      Piste riservate o chiuse
    1.  Salvo  quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno
delle aree sciabili attrezzate possono essere individuati i tratti di
pista da riservare agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le
aree  di  cui  al  presente comma devono essere separate con adeguate
protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono
efficacemente  indossare  un casco protettivo omologato, ad eccezione
di  chi  svolge  il  ruolo  di allenatore. L'individuazione di cui al
presente  comma  spetta  al  comune  territorialmente  competente  su
richiesta del gestore della pista.
    2.  Salvo  quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno
delle  aree sciabili attrezzate possono essere individuate le aree da
riservare  alla  pratica  di  evoluzioni  acrobatiche con lo sci e lo
snowboard.  Le  aree  di cui al presente comma devono essere separate
con  adeguate  protezioni  dalle altre piste, devono essere dotate di
strutture  per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere
regolarmente  mantenute  e  tutti  coloro  che  le frequentano devono
efficacemente  indossare un casco protettivo. L'individuazione di cui
al  presente  comma  spetta  al comune territorialmente competente su
richiesta del gestore della pista.
    3.  La  presenza  di  piste  riservate  o  chiuse va resa nota al
pubblico  con  avvisi  o  segnaletica  ben  visibile all'inizio delle
piste,  nei  punti  di  vendita  dei biglietti e presso le stazioni a
valle degli impianti di risalita.
    4.   L'allestimento  di  percorsi  per  allenamento  deve  essere
previamente  autorizzato  da  parte  dal gestore della pista. In tali
occasioni  il  responsabile  della  sicurezza delle piste delimita la
superficie  interessata  al  fine  di  impedire  l'ingresso  di altri
sciatori;   agli   organizzatori  dell'allenamento  spetta  garantire
adeguate protezioni e misure di sicurezza.
    5.  Qualora  la superficie di pista a disposizione degli sciatori
non  impegnati  nell'allenamento  sia  insufficiente  a  garantire un
normale  traffico  sciistico,  il  responsabile  della sicurezza deve
procedere alla totale chiusura della pista.
    6.  La  chiusura  delle  piste  e' effettuata mediante palinatura
incrociata  o  altra  idonea  barnera  trasversale  estesa all'intera
larghezza  della  pista  ed  e'  segnalata mediante idonei segnali di
pericolo e/o informativi.