Art. 64. Piste riservate o chiuse 1. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuati i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. L'individuazione di cui al presente comma spetta al comune territorialmente competente su richiesta del gestore della pista. 2. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuate le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo. L'individuazione di cui al presente comma spetta al comune territorialmente competente su richiesta del gestore della pista. 3. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita. 4. L'allestimento di percorsi per allenamento deve essere previamente autorizzato da parte dal gestore della pista. In tali occasioni il responsabile della sicurezza delle piste delimita la superficie interessata al fine di impedire l'ingresso di altri sciatori; agli organizzatori dell'allenamento spetta garantire adeguate protezioni e misure di sicurezza. 5. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nell'allenamento sia insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, il responsabile della sicurezza deve procedere alla totale chiusura della pista. 6. La chiusura delle piste e' effettuata mediante palinatura incrociata o altra idonea barnera trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed e' segnalata mediante idonei segnali di pericolo e/o informativi.