Art. 65. Percorsi occasionali 1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali per tali intendendosi i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee ed i tracciati per la pratica dello sci-orientamento realizzati all'interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi. 2. Terminata l'utilizzazione temporanea, gli stessi sono segnalati con l'indicazione «percorso privo di manutenzione» e con adeguata segnaletica. 3. Provvisti di tale indicazione, i percorsi occasionali sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista.