Art. 67. Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista 1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista assicurare i seguenti servizi le cui modalita' ed i cui contenuti sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge: a) manutenzione dei tracciati e della segnaletica della pista, ordinaria e straordinaria, invernale ed estiva; b) apertura e chiusura della pista; c) soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai piu' vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso; d) sicurezza frane e valanghe. 2. Il Servizio competente, al fine di garantire l'adeguata preparazione tecnica degli addetti ai servizi di cui al primo comma, e' autorizzata ad organizzare corsi di formazione professionale per la preparazione, il perfezionamento e l'aggiornamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.