Art. 69. Omologazioni agonistiche e compatibilita' con autorizzazioni all'esercizio 1. Le piste provviste di omologazione per gare sportive da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) potranno essere dotate di misure e apprestamenti di sicurezza integrative rispetto a quelle previste per il normale esercizio, secondo quanto disposto nella omologazione medesima, e dovranno risultare compatibili con esse. 2. L'elenco delle misure e apprestamenti di sicurezza integrative e la loro ubicazione dovranno essere comunicate al servizio competente mediante idonei elaborati tecnici (relazione e planimetria in scala adeguata) a firma di un tecnico abilitato, ai fini dell'aggiornamento dei dati degli elenchi regionali di cui all'articolo successivo, entro sessanta giorni dal rilascio della omologazione da parte della F.I.S.I. 3. Le misure e apprestamenti di sicurezza integrativi, qualora migliorativi della sicurezza anche nell'ambito del normale esercizio, possono essere mantenute in opera per tutto il periodo di esercizio della pista. In caso contrario, la loro presenza dovra' essere limitata al periodo di effettuazione dell'evento sportivo per il quale sono previste obbligatorie, poste in opera previa chiusura della pista al pubblico esercizio e successivamente rimosse prima della riapertura della pista al pubblico esercizio. 4. La rimozione parziale delle misure e apprestamenti di sicurezza della pista prescritti della omologazione e' vietata qualora le parti che vengono mantenute in opera possano trasformarsi in elementi di rischio, a meno che tali parti siano adeguatamente protette, come da piano di gestione della sicurezza adottato nell'area sciabile attrezzata.