Art. 72.
                          Tutela ambientale
    1.  Tutte  le  opere  concernenti l'apprestamento di piste da sci
nonche'   gli   interventi   di  manutenzione  estiva  devono  essere
realizzati   con   l'impiego   delle  piu'  appropriate  tecniche  di
ingegneria naturalistica.
    2.   Eventuali   deroghe   a   tale  disposizione  devono  essere
adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate.