Art. 72. Tutela ambientale 1. Tutte le opere concernenti l'apprestamento di piste da sci nonche' gli interventi di manutenzione estiva devono essere realizzati con l'impiego delle piu' appropriate tecniche di ingegneria naturalistica. 2. Eventuali deroghe a tale disposizione devono essere adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate.