Art. 87. V e l o c i t a' 1. Gli sciatori devono mantenere una velocita' consona alle proprie condizioni e capacita', alle difficolta' del tracciato, alle condizioni del manto nevoso, alla visibilita' e alle condizioni meteorologiche. 2. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli fissi o mobili, all'interno di campi scuola, sulle piste affollate, nelle strettoie, nelle biforcazioni, negli incroci e confluenze, nei tratti finali delle piste, in prossimita' di stazioni o strutture degli impianti di risalita, in presenza di principianti, di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita', di classi di insegnamento collettivo o gruppi omogenei di utenti. 3. E' vietato scendere a forte velocita' lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti.