Art. 88. Precedenza e incroci 1. Lo sciatore a monte deve sempre mantenere una direzione e una distanza tali da consentirgli di evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle. 2. In prossimita' degli incroci e delle confluenze la precedenza, salvo diversa segnaletica in loco, spetta allo sciatore proveniente dalla destra.