Art. 88.
                        Precedenza e incroci
    1.  Lo sciatore a monte deve sempre mantenere una direzione e una
distanza  tali  da consentirgli di evitare collisioni od interferenze
con lo sciatore a valle.
    2. In prossimita' degli incroci e delle confluenze la precedenza,
salvo  diversa  segnaletica in loco, spetta allo sciatore proveniente
dalla destra.