Art. 92. S o c c o r s o 1. In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare assistenza agli eventuali infortunati, segnalando con ogni mezzo a sua disposizione la presenza in pista dell'infortunato agli altri sciatori che sopraggiungono da monte. 2. Chi e' coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalita' sia agli altri soggetti coinvolti che al personale di vigilanza e soccorso. 3. Tale obbligo vale anche per i testimoni.