Art. 93. T r a n s i t o 1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessita'. 2. Chi discende o risale la pista senza sci o attrezzi adeguati deve tenersi ai bordi rispettando le prescrizioni vigenti nonche' quelle dettate dal gestore dell'area sciabile attrezzata ed evitando di creare rischi per la sicurezza degli altri sciatori. 3. La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata. Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessita'.