Art. 94. O r a r i o 1. E' vietato utilizzare piste o altre componenti dell'area sciabile attrezzata al di fuori dell'orario di esercizio degli impianti di risalita senza il preventivo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista. 2. L'assenso deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilita' del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.