Art. 94.
                             O r a r i o
    1.  E'  vietato  utilizzare  piste  o  altre componenti dell'area
sciabile  attrezzata  al  di  fuori  dell'orario  di  esercizio degli
impianti  di  risalita  senza  il  preventivo  assenso  del  titolare
dell'autorizzazione all'esercizio della pista.
    2.  L'assenso  deve  comunque essere condizionato alla preventiva
verifica  da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla
compatibilita' del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei
tracciati.