Art. 3.
                          Punti di ascolto

    1.  I  Punti  di ascolto istituiti ai sensi dell'Art. 2, comma 2,
devono   garantire   la  presenza  di  personale  con  le  qualifiche
professionali  di  cui al comma 4, mantenere rapporti costanti con le
strutture  pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza
sul   posto   di  lavoro  e  con  l'I.N.A.I.L.,  fornire  ogni  utile
informazione  alla  commissione regionale per le politiche attive del
lavoro  integrata  in  materia di molestie morali e psico-fisiche sul
lavoro, di cui all'Art. 4.
    2. I punti di ascolto svolgono le seguenti attivita':
      a) effettuano  colloqui  con  le  lavoratrici e i lavoratori in
condizioni  di  disagio al fine di verificare l'eventuale sussistenza
di  una  situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del
lavoratore, legata a molestie o altre forme di pressione psicologica,
di  cui  la  lavoratrice  o  il lavoratore lamenta di essere oggetto,
riservando  particolare  attenzione  alle  situazioni verificatesi in
contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;
      b) promuovono   l'organizzazione   di  corsi  di  formazione  e
aggiornamento  di  operatrici  e operatori qualificati per affrontare
problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
      c) forniscono   all'osservatorio   regionale  sul  mercato  del
lavoro,  di cui all'Art. 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n.
20  (Interventi  di politica attiva del lavoro in situazioni di grave
difficolta'  occupazionale),  ogni  rilevazione utile all'analisi del
fenomeno in Regione.
    3.  I  punti  di  ascolto  nello svolgimento della loro attivita'
possono  avvalersi  dell'apporto  di  esperti,  anche  in rapporto di
convenzione.
    4.   Presso  ogni  singola  azienda  sanitaria,  nell'ambito  dei
rispettivi  S.P.S.A.L, e' istituito un punto di ascolto e assistenza,
per  le  lavoratrici  e  i  lavoratori,  composto almeno dal seguente
personale,   dipendente   dell'azienda  sanitaria  o  in  convenzione
all'uopo stipulata dall'azienda sanitaria medesima:
      a) un medico specialista in medicina del lavoro;
      b) un medico specialista in medicina legale;
      c) uno psicologo o medico specialista in psichiatria;
      d) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.