Art. 6.
                       Finanziamenti regionali

    1.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale,  su  proposta dell'assessore regionale
competente  in  materia  di lavoro, sentita la commissione consiliare
competente,  che  si  pronuncia  entro trenta giorni dalla richiesta,
approva  il  regolamento  per  il  finanziamento  dei progetti di cui
all'Art.  2,  indicando le modalita' di attuazione e i criteri, tra i
quali  quelli  riguardanti i progetti di cui all'Art. 2, comma 1, che
prevedano anche l'attivazione di punti di ascolto.
    2.  Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono
demandati al direttore centrale competente in materia di lavoro.