Art. 8.
                          Norma finanziaria

    1.  Per  gli  interventi  previsti  dall'Art. 2 e' autorizzata la
spesa   di   100.000  euro  per  l'anno  2005  a  carico  dell'unita'
previsionale  di  base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio
per  l'anno  2005, con riferimento al capitolo 3002 (2.1.142.2.08.02)
che  si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
alla rubrica n. 320 - servizio n. 208 - lavoro - con la denominazione
«Interventi  regionali  contro le molestie morali e psico-fisiche sul
lavoro».
    2.  All'onere  di 100.000 euro derivante dal comma 1, si provvede
mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita' previsionale di base
1.3.320.1.1899  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005,
con  riferimento  al  capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai
bilanci   medesimi,   intendendosi   corrispondentemente  ridotta  la
relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2005.
    3. Le spese relative al funzionamento della commissione regionale
per  le  politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie
sul  lavoro,  di cui all'Art. 4, fanno carico all'unita' previsionale
di  base  52.2.320.1.2969  dello  stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno
2005, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi.
    4.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 3 della legge
regionale  n.  20/2003,  come  integrato  dall'Art.  5,  fanno carico
all'unita'   previsionale  di  base  9.2.320.1.2972  dello  stato  di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo
8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 8 aprile 2005
                                ILLY