Art. 8. Norma finanziaria 1. Per gli interventi previsti dall'Art. 2 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita' previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3002 (2.1.142.2.08.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - servizio n. 208 - lavoro - con la denominazione «Interventi regionali contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro». 2. All'onere di 100.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2005. 3. Le spese relative al funzionamento della commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie sul lavoro, di cui all'Art. 4, fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003, come integrato dall'Art. 5, fanno carico all'unita' previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 8 aprile 2005 ILLY