Art. 2. Formazione delle graduatorie provinciali per titoli 1. La struttura provinciale competente in materia di gestione del personale docente, di seguito denominata struttura provinciale competente, forma le graduatorie provinciali per titoli previste dall'Art. 2-ter della legge provinciale. 2. Le graduatorie provinciali per titoli sono organizzate in graduatorie riferite al: a) primo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola primaria, distinte per posti di insegnamento e della scuola secondaria di primo grado, distinte per classi di abilitazione; b) secondo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola secondaria di secondo grado, distinte per classi di abilitazione. 3. Le graduatorie provinciali per titoli sono strutturate in tre fasce nelle quali sono inseriti gli aspiranti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente, secondo le disposizioni dell'Art. 2-ter della legge provinciale e di questo regolamento. 4. L'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli e' effettuato esclusivamente ogni quattro anni all'atto della formazione delle graduatorie, secondo le modalita' e le procedure dell'Art. 4. 5. In sede di formazione della prima graduatoria provinciale per titoli, sono inseriti nella prima e nella seconda fascia, a domanda dell'interessato, gli aspiranti inseriti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie permanenti della provincia di Trento o di altra provincia, vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione); nella terza fascia della graduatorie provinciali per titoli sono inseriti, a domanda, gli aspiranti in possesso dei requisiti per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti vigenti alla medesima data. 6. Ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti degli iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2005, assicurando agli stessi precedenza nell'assunzione; sono altresi' assicurate le precedenze assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.