Art. 4. Presentazione delle domande e valutazione dei titoli 1. La giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e le modalita' di presentazione delle domande, la documentazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e per l'aggiornamento biennale dei titoli, i termini per la formazione delle graduatorie provinciali nonche' le direttive necessarie per l'applicazione di questo regolamento, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, garantendo la massima pubblicizzazione delle procedure. 2. Entro il termine stabilito dalla giunta provinciale gli aspiranti presentano domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli. L'aspirante deve precisare nella domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio a quali fini la domanda e' presentata in riferimento all'assunzione a tempo indeterminato, agli incarichi annuali a tempo determinato, o alle supplenze temporanee fino al termine dell'attivita' didattica, per tutte le graduatorie provinciali per le quali l'interessato sia in possesso dei requisiti di ammissione. 3. La mancata presentazione della domanda o la presentazione della stessa dopo il termine stabilito dalla giunta provinciale, o priva della firma dell'aspirante comporta il non inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli o l'inammissibilita' della domanda stessa. 4. Al fine della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i requisiti generali, in quanto compatibili, stabilititi dalla normativa che disciplina l'accesso al pubblico impiego provinciale. Sono esclusi dall'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari della sospensione o della destituzione previste dall'Art. 492, comma 2, lettere d) ed e), nonche' dall'Art. 535, comma 1, numeri 4), 5) e 6) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e, ove intervenuta, le corrispondenti fattispecie previste dalla contrattazione collettiva provinciale, nonche' i dipendenti degli enti pubblici o dello Stato collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. 5. La struttura provinciale competente effettua la valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli per: a) gli aspiranti da inserire nella prima e nella seconda fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella A allegata a questo regolamento; b) gli aspiranti da inserire nella terza fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella B allegata a questo regolamento; c) gli aspiranti da inserire nelle graduatorie provinciali per titoli relative alle classi di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella C allegata a questo regolamento. 6. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie provinciali, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento musicale di cui al comma 4, lettera c), sono effettuate da una apposita commissione nominata dal dirigente della struttura provinciale competente; la commissione e' presieduta dal medesimo dirigente o da un suo delegato ed e' composta da: a) un docente dello specifico strumento del conservatorio di musica della provincia di Trento o, in mancanza, di provincia viciniore; b) un dirigente scolastico di scuola secondaria di primo grado nella quale funzionino corsi ad indirizzo musicale; c) un insegnante del corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato un contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare; d) un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie provinciali e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine. 7. Il dirigente della struttura provinciale competente approva con determinazione le graduatorie provinciali per titoli formate ai sensi di questo regolamento. Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie possono presentare reclamo alla struttura provinciale competente, che provvede, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. Ultimate le correzioni con propria determinazione il dirigente approva le graduatorie provinciali per titoli definitive e ne dispone la pubblicazione. 8. Gli ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione prevista dagli articoli 2 e 3-ter, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, nella legge 4 giugno 2004, n. 143 presentano domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli e sono inclusi con riserva. 9. Nel periodo di validita' delle graduatorie provinciali per titoli, in caso di introduzione di nuove classi di abilitazione o di variazione delle stesse, la giunta provinciale puo' definire modalita' e termini per la presentazione delle domande al fine dell'inserimento nelle nuove graduatorie; in tal caso le nuove graduatorie hanno validita' fino alla scadenza delle graduatorie quadriennali gia' formate.