Art. 4.
        Presentazione delle domande e valutazione dei titoli

    1.  La giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e
le  modalita'  di  presentazione  delle  domande,  la  documentazione
necessaria  per  l'inserimento  nelle  graduatorie  provinciali e per
l'aggiornamento  biennale  dei  titoli,  i  termini per la formazione
delle  graduatorie  provinciali  nonche'  le direttive necessarie per
l'applicazione  di  questo  regolamento,  al  fine  di  garantire  il
regolare   avvio   dell'anno   scolastico,   garantendo   la  massima
pubblicizzazione delle procedure.
    2.  Entro  il  termine  stabilito  dalla  giunta  provinciale gli
aspiranti   presentano   domanda  di  inserimento  nelle  graduatorie
provinciali  per  titoli. L'aspirante deve precisare nella domanda di
inserimento  o di aggiornamento del punteggio a quali fini la domanda
e'  presentata  in  riferimento all'assunzione a tempo indeterminato,
agli   incarichi  annuali  a  tempo  determinato,  o  alle  supplenze
temporanee  fino  al  termine  dell'attivita' didattica, per tutte le
graduatorie  provinciali  per  le quali l'interessato sia in possesso
dei requisiti di ammissione.
    3.  La  mancata  presentazione  della  domanda o la presentazione
della  stessa  dopo  il termine stabilito dalla giunta provinciale, o
priva  della  firma  dell'aspirante comporta il non inserimento nelle
graduatorie provinciali per titoli o l'inammissibilita' della domanda
stessa.
    4. Al fine della presentazione della domanda di inserimento nelle
graduatorie  provinciali  per  titoli  gli aspiranti devono possedere
alla  data  di  scadenza dei termini di presentazione delle domande i
requisiti   generali,   in   quanto  compatibili,  stabilititi  dalla
normativa  che  disciplina l'accesso al pubblico impiego provinciale.
Sono  esclusi  dall'inserimento  nelle  graduatorie  provinciali  per
titoli  gli  aspiranti  che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari
della  sospensione  o  della  destituzione  previste  dall'Art.  492,
comma 2, lettere d) ed e), nonche' dall'Art. 535, comma 1, numeri 4),
5)  e 6) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del  testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole  di  ogni ordine e grado), e, ove
intervenuta,    le    corrispondenti   fattispecie   previste   dalla
contrattazione  collettiva  provinciale,  nonche'  i dipendenti degli
enti  pubblici  o  dello  Stato collocati a riposo in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale.
    5.  La  struttura  provinciale competente effettua la valutazione
dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per
titoli per:
      a) gli aspiranti da inserire nella prima e nella seconda fascia
sulla  base  dei  criteri  e  dei  punteggi  definiti dalla tabella A
allegata a questo regolamento;
      b) gli  aspiranti da inserire nella terza fascia sulla base dei
criteri  e  dei  punteggi  definiti dalla tabella B allegata a questo
regolamento;
      c) gli  aspiranti da inserire nelle graduatorie provinciali per
titoli  relative  alle classi di concorso di strumento musicale nella
scuola  secondaria  di  primo  grado  sulla  base  dei  criteri e dei
punteggi definiti dalla tabella C allegata a questo regolamento.
    6.  La  determinazione  dei criteri per la valutazione dei titoli
artistico-professionali,  la valutazione dei titoli e la compilazione
delle   graduatorie   provinciali,  distinte  per  l'insegnamento  di
ciascuno  strumento  musicale  di  cui  al  comma 4, lettera c), sono
effettuate  da  una apposita commissione nominata dal dirigente della
struttura  provinciale  competente;  la commissione e' presieduta dal
medesimo dirigente o da un suo delegato ed e' composta da:
      a) un  docente  dello  specifico strumento del conservatorio di
musica  della  provincia  di  Trento  o,  in  mancanza,  di provincia
viciniore;
      b) un  dirigente scolastico di scuola secondaria di primo grado
nella quale funzionino corsi ad indirizzo musicale;
      c) un  insegnante  del corso ad indirizzo musicale con il quale
sia  stato stipulato un contratto per strumento diverso da quello cui
si riferiscono le graduatorie da compilare;
      d) un  insegnante  a tempo indeterminato di educazione musicale
che  non  abbia  prodotto  domanda per l'inclusione nelle graduatorie
provinciali e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui
si  riferisce  la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di
strumento affine.
    7.  Il  dirigente  della struttura provinciale competente approva
con  determinazione  le graduatorie provinciali per titoli formate ai
sensi  di questo regolamento. Entro cinque giorni dalla pubblicazione
gli  aspiranti  all'inserimento  nelle graduatorie possono presentare
reclamo alla struttura provinciale competente, che provvede, anche in
autotutela,  alle  correzioni  necessarie. Ultimate le correzioni con
propria   determinazione   il   dirigente   approva   le  graduatorie
provinciali per titoli definitive e ne dispone la pubblicazione.
    8.  Gli  ammessi  ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione
prevista  dagli  articoli 2  e  3-ter,  commi 1 e 2 del decreto-legge
7 aprile  2004,  n. 97, convertito, nella legge 4 giugno 2004, n. 143
presentano  domanda  di inserimento nelle graduatorie provinciali per
titoli e sono inclusi con riserva.
    9.  Nel  periodo  di  validita' delle graduatorie provinciali per
titoli,  in caso di introduzione di nuove classi di abilitazione o di
variazione   delle   stesse,  la  giunta  provinciale  puo'  definire
modalita'  e  termini  per  la  presentazione  delle  domande al fine
dell'inserimento  nelle  nuove  graduatorie;  in  tal  caso  le nuove
graduatorie  hanno  validita'  fino  alla  scadenza delle graduatorie
quadriennali gia' formate.