Art. 5. Modalita' di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti 1. L'aspirante che risulta inserito nelle graduatorie permanenti di altra provincia puo' chiedere l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, con apposita domanda da presentare entro i termini e secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale ai sensi dell'Art. 4, comma 1. I titoli presentati da tali aspiranti sono valutati secondo i criteri e i punteggi definiti nelle tabelle A, B e C allegate a questo regolamento; gli aspiranti sono inseriti nella fascia corrispondente a quella della graduatoria di provenienza. 2. Gli aspiranti all'inserimento nella prima o nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per titoli possono essere iscritti nella prima o nella seconda fascia delle graduatorie per titoli della provincia di Trento e rimanere iscritti nelle graduatorie permanenti di una sola altra provincia. L'aspirante non puo' mantenere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di piu' di una provincia, pena l'esclusione dalle graduatorie provinciali per titoli. Gli iscritti nella prima o nella seconda fascia delle graduatorie permanenti in provincia di Trento e di altra provincia vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2005 possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli. 3. Gli aspiranti all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli non possono essere iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia; conseguentemente gli aspiranti iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli purche' dicbiarino di avere richiesto la cancellazione dalla terza fascia delle graduatorie permanenti di provenienza. 4. Nel periodo di vigenza delle graduatorie provinciali per titoli e' fatta salva la facolta' per gli iscritti in tali graduatorie di richiedere il trasferimento ad altra provincia all'atto della riapertura delle graduatorie permanenti delle altre province.