Art. 5.
Modalita'  di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di
           aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti

    1.  L'aspirante che risulta inserito nelle graduatorie permanenti
di  altra  provincia  puo'  chiedere  l'inserimento nelle graduatorie
provinciali  per  titoli,  con apposita domanda da presentare entro i
termini  e secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale ai
sensi  dell'Art.  4,  comma 1.  I titoli presentati da tali aspiranti
sono  valutati  secondo i criteri e i punteggi definiti nelle tabelle
A,  B  e C allegate a questo regolamento; gli aspiranti sono inseriti
nella   fascia   corrispondente   a   quella   della  graduatoria  di
provenienza.
    2.  Gli  aspiranti  all'inserimento  nella  prima o nella seconda
fascia  delle  graduatorie  provinciali  per  titoli  possono  essere
iscritti  nella  prima  o  nella seconda fascia delle graduatorie per
titoli   della   provincia   di  Trento  e  rimanere  iscritti  nelle
graduatorie  permanenti  di una sola altra provincia. L'aspirante non
puo'  mantenere  l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di piu' di
una  provincia,  pena  l'esclusione dalle graduatorie provinciali per
titoli.  Gli  iscritti  nella  prima  o  nella  seconda  fascia delle
graduatorie  permanenti  in  provincia di Trento e di altra provincia
vigenti  alla  data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5
del  2005 possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali
per titoli.
    3.   Gli  aspiranti  all'inserimento  nella  terza  fascia  delle
graduatorie  provinciali per titoli non possono essere iscritti nella
terza   fascia  delle  graduatorie  permanenti  di  altra  provincia;
conseguentemente  gli  aspiranti  iscritti  nella  terza fascia delle
graduatorie   permanenti   di   altra   provincia   possono  chiedere
l'iscrizione   nelle   graduatorie  provinciali  per  titoli  purche'
dicbiarino  di  avere  richiesto  la cancellazione dalla terza fascia
delle graduatorie permanenti di provenienza.
    4.  Nel  periodo  di  vigenza  delle  graduatorie provinciali per
titoli   e'  fatta  salva  la  facolta'  per  gli  iscritti  in  tali
graduatorie   di  richiedere  il  trasferimento  ad  altra  provincia
all'atto  della  riapertura  delle graduatorie permanenti delle altre
province.