Art. 6. Graduatorie di istituto 1. Il dirigente scolastico forma apposite graduatorie di istituto per la copertura di posti di insegnamento o di cattedre a tempo determinato, per gli insegnamenti impartiti nella propria istituzione scolastica, secondo quanto previsto da questo articolo. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento statale per l'assunzione a tempo indeterminato. Gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di istituto possono presentare domanda in massimo quindici istituzioni scolastiche a carattere statale. 3. Le graduatorie d'istituto sono articolate nelle seguenti tre fasce: a) nella prima fascia della graduatoria d'istituto sono inseriti gli aspiranti inclusi solo nelle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto d'insegnamento o classe di abilitazione cui e' riferita la graduatoria di istituto, con esclusione dei docenti assunti a tempo indeterminato; b) nella seconda fascia della graduatoria d'istituto sono inseriti gli aspiranti non inclusi nella corrispondente graduatoria provinciale per titoli in possesso di abilitazione o di idoneita' alle quali e' riferita la graduatoria di istituto; c) nella terza fascia della graduatoria di istituto sono inseriti gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. 4. Gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di istituto sono inclusi secondo l'ordine di fasce e di punteggio risultante dalla corrispondente graduatoria provinciale per titoli. Gli aspiranti inseriti nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie di istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli approvata con deliberazione dalla giunta provinciale. 5. Le graduatorie di istituto della prima fascia hanno validita' temporale corrispondente a quella delle graduatorie provinciali per titoli e sono ridefinite a seguito dell'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per titoli. Nel caso di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli l'interessato e' incluso, a domanda, nella prima fascia delle graduatorie di istituto nelle quali era precedentemente inserito ed e' cancellato conseguentemente dalla seconda o terza fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto. 6. Le graduatorie di istituto della seconda e della terza fascia hanno validita' biennale. Nel secondo anno di validita' delle graduatorie gli aspiranti possono presentare domanda di inserimento nella seconda o terza fascia delle graduatorie di istituto; in tal caso sono inseriti in calce all'ultimo incluso della rispettiva fascia delle graduatorie di istituto secondo i requisiti posseduti. 7. Gli iscritti nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Trento che chiedono l'inserimento nelle graduatorie di istituto di altra provincia, devono comunicare al dirigente scolastico competente l'avvenuta ptesentazione della domanda; in tal caso il dirigente scolastico avvia la procedura per la cancellazione dalle graduatorie di istituto della provincia di Trento. 8. La giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e le modalita' per la presentazione delle domande ai fini della formazione e dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto e stabilisce direttive per il rispetto di quanto previsto da questo articolo e in particolare dal comma 2. 9. Le graduatorie di istituto sono utilizzate in ordine crescente delle fasce elencate nel comma 3, a partire dalla prima. 10. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 restano in vigore le graduatorie d'istituto valide alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2005. Gli aspiranti iscritti nelle predette graduatorie possono essere iscritti in un massimo di quindici graduatorie di istituto e conseguentemente devono dichiarare in quale graduatoria di istituto chiedono di essere mantenuti. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 21 marzo 2005 DELLAI