Art. 6.
                       Graduatorie di istituto

    1. Il dirigente scolastico forma apposite graduatorie di istituto
per  la  copertura  di  posti  di  insegnamento o di cattedre a tempo
determinato, per gli insegnamenti impartiti nella propria istituzione
scolastica, secondo quanto previsto da questo articolo.
    2.  I  titoli  di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle
graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento
statale   per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato.  Gli  aspiranti
all'inserimento  nelle  graduatorie  di  istituto  possono presentare
domanda  in  massimo  quindici  istituzioni  scolastiche  a carattere
statale.
    3.  Le  graduatorie d'istituto sono articolate nelle seguenti tre
fasce:
      a) nella   prima   fascia  della  graduatoria  d'istituto  sono
inseriti gli aspiranti inclusi solo nelle graduatorie provinciali per
titoli  per il medesimo posto d'insegnamento o classe di abilitazione
cui  e'  riferita  la  graduatoria  di  istituto,  con esclusione dei
docenti assunti a tempo indeterminato;
      b) nella  seconda  fascia  della  graduatoria  d'istituto  sono
inseriti  gli  aspiranti non inclusi nella corrispondente graduatoria
provinciale  per  titoli  in  possesso di abilitazione o di idoneita'
alle quali e' riferita la graduatoria di istituto;
      c) nella  terza  fascia  della  graduatoria  di  istituto  sono
inseriti  gli  aspiranti  in possesso del titolo di studio valido per
l'accesso all'insegnamento richiesto.
    4. Gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di
istituto  sono  inclusi  secondo  l'ordine  di  fasce  e di punteggio
risultante  dalla  corrispondente graduatoria provinciale per titoli.
Gli  aspiranti  inseriti  nella  seconda  e  nella terza fascia delle
graduatorie   di   istituto  sono  graduati  secondo  la  tabella  di
valutazione  dei  titoli  approvata  con  deliberazione  dalla giunta
provinciale.
    5.  Le graduatorie di istituto della prima fascia hanno validita'
temporale  corrispondente  a quella delle graduatorie provinciali per
titoli  e sono ridefinite a seguito dell'aggiornamento biennale delle
graduatorie  provinciali  per  titoli.  Nel caso di inserimento nelle
graduatorie  provinciali  per  titoli  l'interessato  e'  incluso,  a
domanda, nella prima fascia delle graduatorie di istituto nelle quali
era  precedentemente inserito ed e' cancellato conseguentemente dalla
seconda o terza fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto.
    6.  Le graduatorie di istituto della seconda e della terza fascia
hanno  validita'  biennale.  Nel  secondo  anno  di  validita'  delle
graduatorie  gli  aspiranti possono presentare domanda di inserimento
nella  seconda  o  terza fascia delle graduatorie di istituto; in tal
caso  sono  inseriti  in  calce  all'ultimo  incluso della rispettiva
fascia delle graduatorie di istituto secondo i requisiti posseduti.
    7.  Gli  iscritti  nella  seconda  e  nella  terza  fascia  delle
graduatorie  di  istituto  della  provincia  di  Trento  che chiedono
l'inserimento  nelle  graduatorie  di  istituto  di  altra provincia,
devono  comunicare  al  dirigente  scolastico  competente  l'avvenuta
ptesentazione  della  domanda;  in  tal  caso il dirigente scolastico
avvia la procedura per la cancellazione dalle graduatorie di istituto
della provincia di Trento.
    8.  La giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e
le  modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  ai  fini della
formazione   e  dell'aggiornamento  delle  graduatorie  d'istituto  e
stabilisce  direttive  per  il  rispetto di quanto previsto da questo
articolo e in particolare dal comma 2.
    9. Le graduatorie di istituto sono utilizzate in ordine crescente
delle fasce elencate nel comma 3, a partire dalla prima.
    10.  Per  gli  anni  scolastici  2005-2006 e 2006-2007 restano in
vigore  le  graduatorie  d'istituto  valide  alla  data di entrata in
vigore  della legge provinciale n. 5 del 2005. Gli aspiranti iscritti
nelle  predette  graduatorie possono essere iscritti in un massimo di
quindici graduatorie di istituto e conseguentemente devono dichiarare
in quale graduatoria di istituto chiedono di essere mantenuti.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 21 marzo 2005
                               DELLAI