Allegato A
                                         (Art. 4, comma 5, lettera a)

Tabella  di  valutazione  dei  titoli  per il personale docente delle
scuole  a  carattere  statale  della  provincia  di  Trento  ai  fini
dell'inserimento  nella  prima  e  seconda  fascia  delle graduatorie
                       provinciali per titoli.

    A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli.
    La  valutazione  riguarda il superamento di un solo concorso o di
un  solo  esame  di  abilitazione o di idoneita' riferito al medesimo
posto o alla medesima cattedra; ai fini della valutazione e' preso in
considerazione  il punteggio piu' favorevole che, nel caso in cui sia
classificato diversamente da cento centesimi, e' rapportato a cento.
    1)  per  il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di
un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneita', relativo alla
medesima  classe  di abilitazione o al medesimo posto di insegnamento
per  cui  si  chiede  l'inserimento nelle graduatorie provinciali per
titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
    Nel  limite  di  36  punti, al punteggio conseguito a seguito del
superamento  del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi preso
in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti:
      per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59: punti 12;
      per il punteggio da 60 a 65: punti 15;
      per il punteggio da 66 a 70: punti 18;
      per il punteggio da 71, a 75: punti 21;
      per il punteggio da 76 a 80: punti 24;
      per il punteggio da 81 a 85: punti 27;
      per il punteggio da 86 a 90: punti 30;
      per il punteggio da 91 a 95: punti 33;
      per il punteggio da 96 a 100: punti 36.
    Le  eventuali  frazioni  di  voto sono arrotondate per eccesso al
voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
    Ai  candidati  che  abbiano  superato  un  concorso ordinario per
titoli  ed  esami,  rivolto  anche al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado,
e'  valutato  il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria  generale  di merito, comprensivo anche del punteggio dei
titoli ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole
prove d'esame.
    Ai  candidati  che  abbiano  superato  un concorso ordinario, per
titoli  ed  esami,  rivolto  anche  al  conseguimento  dell'idoneita'
all'insegnamento  nella  scuola elementare o primaria, e' valutato il
punteggio  complessivo  relativo  all'inserimento  nella  graduatoria
generale  di  merito,  comprensivo  anche  del punteggio dei titoli e
della   prova   facoltativa  di  lingua  straniera  ovvero,  se  piu'
favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame.
    Ai    candidati    che    abbiano    conseguito    l'abilitazione
all'insegnamento  a seguito di partecipazione a sessioni riservate di
esame,   indette  con  deliberazioni  della  giunta  provinciale  del
6 agosto  1999,  n.  6385,  del  19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo
2001,  n.  457 nonche' con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999,
n.  153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 20 febbraio 2001, n. 1, e'
valutato    il   punteggio   complessivo   relativo   all'inserimento
nell'elenco degli abilitati.
    2)  Per  le  abilitazioni  e  per  le  idoneita' all'insegnamento
conseguite  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea, riconosciute dal
Ministero  dell'istruzione,  ai  sensi delle direttive comunitarie n.
89/48 CEE e n. 92/51 CEE, sono attribuiti: punti 24.
    B - Titoli di servizio di insegnamento.
    E'  valutabile  il  solo  servizio  prestato  con il possesso del
titolo  di  studio prescritto dalla normativa vigente alla data della
nomina  e  relativo  alla  classe  di  abilitazione  o  al  posto  di
insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria. Non
si  valutano  i  servizi  per  i  quali  non  siano  stati  versati i
contributi secondo la normativa vigente.
    Sono attribuiti:
      1)  per  il  servizio  di  insegnamento  in scuole elementari o
primarie,  ovvero  in istituti di istruzione secondaria di primo e di
secondo  grado o artistica provinciale a carattere statale o statali,
ivi  compreso  l'insegnamento  prestato su posti di sostegno a favore
degli alunni portatori di handicap fino ad un massimo di punti 12 per
ciascun  anno scolastico. Il servizio prestato nelle scuole militari,
che  rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola
provinciale  a  carattere statale e della scuola statale, e' valutato
per  intero,  se  svolto  per  insegnamenti  curricolari della scuola
provinciale a carattere statale o statale:
        per ogni anno: punti 12;
        per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 2;
      2)   per  il  servizio  di  insegnamento  in  scuole  paritarie
(elementari  o  primarie  o  in  istituti di istruzione secondaria di
primo  e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9
per ciascun anno scolastico:
        per ogni anno: punti 9;
        per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1,5;
      3)  per  il  servizio  di  insegnamento prestato in istituti di
istruzione  secondaria  legalmente  riconosciuti o pareggiati, ovvero
nelle scuole elementari parificate, fino ad un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico:
        per ogni anno: punti 6;
        per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1;
      4)   per  il  servizio  prestato  per  cinque  anni  scolastici
consecutivi  nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie,
legalmente  riconosciute,  pareggiate  o  parificate  del  territorio
provinciale sono attribuiti ulteriori punti 15.
    Il  punteggio previsto dal punto 4 e' riconosciuto per un massimo
di  due  volte  e purche' il servizio sia stato prestato per almeno 6
mesi per anno.
    Altri titoli.
    C - Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30:
      1)  per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli
che  danno  accesso  all'assunzione  a  tempo  indeterminato  cui  si
riferisce il concorso: per ogni titolo: punti 3;
      2)  per  il  superamento di altri concorsi per titoli ed esami,
per  altri  esami  ai  soli fini abilitativi o di idoneita', relativi
alla  medesima  o  ad altre classi di abilitazione o al medesimo o ad
altri posti di insegnamento: per ogni titolo: punti 3.
    Le  idoneita'  e  le  abilitazioni  per la scuola elementare sono
valutabili  per  le  graduatorie  relative  alle scuole secondarie di
primo e di secondo grado e viceversa.
      3)  per  le  abilitazioni  ed per le idoneita' all'insegnamento
conseguite  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea, riconosciute dal
Ministero  dell'istruzione,  ai  sensi delle direttive comunitarie n.
89/48 CEE e n. 92/51 CEE sono attribuiti: per ogni titolo: punti 3.
    La  valutazione  relativa al presente punto 3 e' alternativa alla
valutazione dello stesso titolo prevista al punto A-2).
      4) limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai posti
a tempo indeterminato del personale docente della scuola elementare o
primaria,  per le lauree in lingue, di cui al decreto ministeriale n.
39/1998  previste  per  le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite
con  il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere
previste  dal decreto.ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese,
spagnolo,  tedesco),  e  per  la  laurea  in scienze della formazione
primaria,  indirizzo  per  la  scuola elementare sono attribuiti: per
ogni titolo: punti 6.
    La  valutazione  relativa  a  questo  punto 4 e' alternativa alla
valutazione dello stesso titolo prevista dal punto C-1).