Allegato A (Art. 4, comma 5, lettera a) Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nella prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali per titoli. A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli. La valutazione riguarda il superamento di un solo concorso o di un solo esame di abilitazione o di idoneita' riferito al medesimo posto o alla medesima cattedra; ai fini della valutazione e' preso in considerazione il punteggio piu' favorevole che, nel caso in cui sia classificato diversamente da cento centesimi, e' rapportato a cento. 1) per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneita', relativo alla medesima classe di abilitazione o al medesimo posto di insegnamento per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36. Nel limite di 36 punti, al punteggio conseguito a seguito del superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi preso in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti: per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59: punti 12; per il punteggio da 60 a 65: punti 15; per il punteggio da 66 a 70: punti 18; per il punteggio da 71, a 75: punti 21; per il punteggio da 76 a 80: punti 24; per il punteggio da 81 a 85: punti 27; per il punteggio da 86 a 90: punti 30; per il punteggio da 91 a 95: punti 33; per il punteggio da 96 a 100: punti 36. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami, rivolto anche al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, e' valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame. Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, rivolto anche al conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento nella scuola elementare o primaria, e' valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame. Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonche' con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 20 febbraio 2001, n. 1, e' valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati. 2) Per le abilitazioni e per le idoneita' all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE, sono attribuiti: punti 24. B - Titoli di servizio di insegnamento. E' valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione o al posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria. Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente. Sono attribuiti: 1) per il servizio di insegnamento in scuole elementari o primarie, ovvero in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciale a carattere statale o statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale e della scuola statale, e' valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale: per ogni anno: punti 12; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 2; 2) per il servizio di insegnamento in scuole paritarie (elementari o primarie o in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9 per ciascun anno scolastico: per ogni anno: punti 9; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1,5; 3) per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico: per ogni anno: punti 6; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1; 4) per il servizio prestato per cinque anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale sono attribuiti ulteriori punti 15. Il punteggio previsto dal punto 4 e' riconosciuto per un massimo di due volte e purche' il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno. Altri titoli. C - Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30: 1) per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'assunzione a tempo indeterminato cui si riferisce il concorso: per ogni titolo: punti 3; 2) per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneita', relativi alla medesima o ad altre classi di abilitazione o al medesimo o ad altri posti di insegnamento: per ogni titolo: punti 3. Le idoneita' e le abilitazioni per la scuola elementare sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e viceversa. 3) per le abilitazioni ed per le idoneita' all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE sono attribuiti: per ogni titolo: punti 3. La valutazione relativa al presente punto 3 e' alternativa alla valutazione dello stesso titolo prevista al punto A-2). 4) limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente della scuola elementare o primaria, per le lauree in lingue, di cui al decreto ministeriale n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto.ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare sono attribuiti: per ogni titolo: punti 6. La valutazione relativa a questo punto 4 e' alternativa alla valutazione dello stesso titolo prevista dal punto C-1).