Allegato B
                                         (Art. 4, comma 5, lettera b)

Tabella  di  valutazione  dei  titoli  per il personale docente delle
scuole  a  carattere  statale  della  provincia  di  Trento  ai  fini
dell'inserimento  nella  seconda fascia delle graduatorie provinciali
                             per titoli.

    A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli.
    A.1)  per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di
un  esame  anche  ai  soli  fini abilitativi o di idoneita', o per il
conseguimento  dell'abilitazione  a  seguito  della  frequenza  delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per
l'abilitazione/titolo  abilitante all'insegnamento comunque posseduto
e  riconosciuto  valido  per  l'ammissione  alla  medesima  classe di
abilitazione  o  al  medesimo  posto  per cui si chiede l'inserimento
nella graduatoria provinciale per titoli, ivi compreso il diploma «di
didattica  della  musica»  di  durata quadriennale, conseguito con il
possesso  del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del
diploma  di  conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'Art. 6
del   decreto-legge   25 settembre  2002,  n.  212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie
per  le  classi  di  concorso  31/A  e 32/A, nonche' per la laurea in
scienze  della  formazione  primaria  valida  per l'accesso, ai sensi
della  legge  28 marzo  2003,  n.  53,  alle  graduatorie  di  scuola
primaria, sono attribuiti fino, a un massimo di punti 12.
    Nel  limite  di  12  punti, al punteggio conseguito a seguito del
superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi, preso
in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti:
      per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59: punti 4;
      per il punteggio da 60 a 65: punti 5;
      per il punteggio da 66 a 70: punti 6;
      per ilpunteggio da 71 a 75: punti 7;
      per il punteggio da 76 a 80: punti 8;
      per il punteggio da 81 a 85: punti 9;
      per il punteggio da 86 a 90: punti 10;
      per il punteggio da 91 a 95: punti 11;
      per il punteggio da 96 a 100: punti 12.
    A.2)  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio di cui al punto
A.1):
      a) si  valuta  il  superamento di un solo concorso o di un solo
esame di abilitazione o di idoneita' ovvero un solo titolo con valore
abilitante;
      b) il punteggio, conseguito in concorsi o esami abilitanti o di
idoneita',  valutati diversamente da cento centesimi, e' rapportato a
cento;
      c) le  eventuali  frazioni di voto sono arrotondate per eccesso
al  voto  superiore  se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto
inferiore se inferiori a 0,50;
      d) ai  candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e
di   secondo  grado  si  valuta  il  punteggio  complessivo  relativo
all'inserimento  nella  graduatoria  generale  di merito, comprensivo
anche  dei  titoli ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante
per le sole prove d'esame;
      e) ai  candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola elementare o primaria
si  valuta  il  punteggio  complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria  generale  di merito, comprensivo anche del punteggio dei
titoli  e della prova facoltativa di lingua stramera, ovvero, se piu'
favorevole,   il  punteggio  spettante  per  le  sole  prove  d'esame
espresso;
      f) ai   candidati   che   abbiano   conseguito   l'abilitazione
all'insegnamento  a seguito di partecipazione alle sessioni riservate
di  esame,  indette  con  deliberazioni  della giunta provinciale del
6 agosto  1999,  n.  6385,  del  19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo
2001,  n.  457 nonche' con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999,
n.  153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 20 febbraio 2001, n. 1, e'
valutato    il   punteggio   complessivo   relativo   all'inserimento
nell'elenco degli abilitati.
    A.3)  Per  i  titoli  professionali  conseguiti  in uno dei Paesi
dell'Unione  europea,  riconosciuti  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie
n.  89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e n. 92/51/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti: punti 8.
    A.4)   Per   l'abilitazione   conseguita   presso  le  scuole  di
specializzazione  all'insegnamento  secondario (SSIS) a seguito di un
corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio previsto dal punto
A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di
durata  legale  del  corso,  equiparato  a  servizio specifico per la
classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.
    Nel   caso  di  piu'  abilitazioni  conseguite  a  seguito  della
frequenza  di  un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola
abilitazione,  a  scelta  dell'interessato:  punti  30;  per le altre
abilitazioni sono attribuiti: punti 6.
    A.5)  Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali
di  didattica  della  musica,  in  aggiunta al punteggio previsto dal
punto  A.1),  sono  attribuiti  ulteriori  punti 30, di cui 24 per la
durata  legale  del  corso,  equiparata a servizio specifico, per una
delle  due  classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a
scelta  dell'interessato:  punti  30;  per  l'altra abilitazione sono
attribuiti: punti 6.
    A.6)  Per  l'abilitazione  all'insegnamento  conseguita  presso i
corsi  di  laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per
la  scuola elementare, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1),
sono attribuiti ulteriori: punti 24.
    A.7)  Per  le  abilitazioni  o titoli abilitanti all'insegnamento
previste  dal  punto  A.1),  con esclusione di quella per la quale e'
stato   attribuito   il  punteggio  previsto  dal  punto  A.4),  sono
attribuiti  in aggiunta al punteggio del punto A.1), ulteriori: punti
6.
    B - Titoli di servizio di insegnamento.
    B.1)  Per  il  servizio  di  insegnamento  prestato  nelle scuole
elementari  o  primarie  o negli istituti di istruzione secondaria di
primo  e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale
o  statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno
per  gli  alunni  portatori  di  handicap, sono attribuiti fino ad un
massimo di 12 punti per ciascun anno:
      per ogni anno: punti 12;
      per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 2.
    B.2)   Per  il  servizio  di  insegnamento  in  scuole  paritarie
(elementari  o  primarie  o  in  istituti di istruzione secondaria di
primo  e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9
per ciascun anno scolastico:
      per ciascun anno: punti 9;
      per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1,5.
    B.3)  Per  il  servizio  di  insegnamento prestato negli istituti
legalmente  riconosciuti  o pareggiati ovvero nelle scuole elementari
parificate, sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti per ciascun
anno:
      per ciascun anno: punti 6;
      per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1.
    B.4)  Ai  fini  dell'attribuzione dei punteggi previsti dai punti
B.1 e B.2 e B.3):
        a) e'  valutabile  solo  il servizio di insegnamento prestato
con  il  possesso  del  titolo  di  studio prescritto dalla normativa
vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione
o  posto  di  insegnamento  per  il  quale si chiede l'inserimento in
graduatoria;
        b) a  decorrere  dall'anno  scolastico  2003-2004 il servizio
prestato  contemporaneamente in piu' insegnamenti o in piu' classi di
concorso   e'   valutato   per   una   sola   graduatoria   a  scelta
dell'interessato;
        c) il  servizio prestato in classe di abilitazione o in posto
di  insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e'
valutato  nella  misura  del  50 per cento del punteggio previsto dal
punto B.1) con esclusione del servizio prestato nelle scuole materne,
fino ad un massimo di 24 punti;
        d) il   servizio  svolto  nelle  attivita'  di  sostegno,  se
prestato  con  il  possesso  del prescritto titolo per l'accesso alla
classe di abilitazione, area disciplinare o posto, e' valutato in una
delle  classi  di  concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta
dell'interessato;
        e) limitatamente  alla  classe  di  abilitazione  per  cui si
beneficia del punteggio previsto dal punto A.4) non sono valutabili i
servizi  di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale
dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
        f) a   decorrere  dall'anno  scolastico  2003-2004  non  sono
valutabili  i servizi di insegnamento prestati su qualsiasi classe di
abilitazione  o  posto  di  insegnamento durante il periodo di durata
legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
        g) a  decorrere  dall'anno  scolastico  2005-2006 il servizio
prestato nelle scuole italiane all'estero elementari o negli istituti
di  istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica nei
Paesi appartenenti all'Unione europea e' equiparato al corrispondente
servizio prestato in Italia;
        h) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano
titoli  di  studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a
carattere  statale o statale, e' valutato per intero, se svolto per i
medesimi   insegnamenti   curricolari   della  scuola  provinciale  a
carattere statale o statale;
        i) a  decorre  dall'anno  scolastico  2003-2004  il  servizio
prestato   nelle   scuole   delle   isole  minori  e  degli  istituti
penitenziari e' valutato in misura doppia;
        l) per  il  servizio  prestato  per  cinque  anni  scolastici
consecutivi  nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie,
legalmente  riconosciute,  pareggiate  o  parificate  del  territorio
provinciale sono attribuiti ulteriori: punti 15.
    Il punteggio previsto dalla questa lettera l) e' riconosciuto per
un  massimo di due volte e purche' il servizio sia stato prestato per
almeno 6 mesi per anno.
    C - Altri titoli.
    C.1)  Ai  titoli  elencati  da  questa  lettera C non puo' essere
attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
    C.2)  Per  ogni  titolo  di  studio di livello pari o superiore a
quelli che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto
dalle lettere C.7), C.8) e C.9), sono attribuiti: punti 3.
    C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta
in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della
lettera A), sono attribuiti: punti 3.
    C.4)   Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio  di  cui  alla
lettera C.3):
      a) nel  caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari
o  classi  affini  con un unico esame, il punteggio e' attribuito per
una sola abilitazione;
      b) le idoneita' e le abilitazioni per la scuola elementare sono
valutabili  per  le  graduatorie  relative  alle scuole secondarie di
primo e secondo grado e viceversa.
    C.5)  Per  ogni  titolo professionale conseguito in uno dei Paesi
dell'Unione  europea,  riconosciuto  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie
n.  89/48/CEE  e  n.  92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di
accesso valutato ai sensi della lettera A), sono attribuiti: punti 1.
    C.6)  Per i titoli di dottorato di ricerca sono attribuiti: punti
12.
    C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del  personale  docente  della  scuola  elementare,  per le lauree in
lingue  straniere,  di  cui  al  decreto  del Ministro della pubblica
istruzione  n.  39  del  30 gennaio  1998,  previste per le classi di
concorso  45/A  e  46/A,  conseguite con il superamento di almeno due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro
della  pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze
della  formazione  primaria  indirizzo  per la scuola elementare, per
ogni titolo sono attribuiti: punti 6.
    C.8)  La  valutazione  della  laurea  in scienze della formazione
primaria  prevista dalla lettera C.7) e' alternativa alla valutazione
dello stesso titolo previsto dalla lettera A), A.5).
    C.9)  Per ogni diploma di specializzazione o master universitario
o  corso  di  perfezionamento universitario di durata almeno annuale,
con  esame  finale, strettamente coerente con gli insegnamenti cui si
riferisce  la  graduatoria,  sono  attribuiti:  si intende annuale un
corso pari a 60 crediti corrispondenti a 1500 ore: punti 3.