Art. 3. D o m a n d a 1. La domanda per l'assegno giornaliero e' presentata all'azienda sanitaria competente per la persona assistita, corredata di un certificato medico attestante le condizioni psicofisiche della stessa, redatto dal suo medico di medicina generale o da un altro medico operante in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 2. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.