Art. 3.
                            D o m a n d a
    1. La domanda per l'assegno giornaliero e' presentata all'azienda
sanitaria  competente  per  la  persona  assistita,  corredata  di un
certificato   medico  attestante  le  condizioni  psicofisiche  della
stessa,  redatto  dal  suo  medico di medicina generale o da un altro
medico operante in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
    2. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda.