Art. 4.
            Rilevazione del grado di non autosufficienza
    1.  Il  servizio  di  medicina  di  base  dell'azienda  sanitaria
provvede  alla  rilevazione  del  grado  di non autosufficienza della
persona assistita nonche' dell'adeguatezza dell'assistenza garantita.
    2.   Il  personale  infermieristico  o  di  assistenza  sanitaria
incaricato  rileva  le condizioni generali e ambientali della persona
assistita,  compilando  la  scheda  di  rilevazione  del grado di non
autosuflicienza di cui all'allegato A al presente regolamento.