Art. 5.
                      Attribuzione dell'assegno
    1. I dati contenuti nella scheda di cui all'Art. 4 sono elaborati
dal  servizio  di  medicina di base dell'azienda sanitaria sulla base
dei criteri di cui all'allegato B al presente regolamento.
    2.  il  servizio  di  medicina  di  base  dell'azienda  sanitaria
dichiara  non autosufficiente chi consegue un punteggio non inferiore
a 60 punti.
    3.  Lo  stato  accertato  di persona non autosufficiente comporta
l'attribuzione  dell'assegno  giornaliero  di  cui  all'art. 21 della
legge  provinciale  18 agosto  1988,  n.  33, e successive modifiche,
differenziato  a  seconda che il punteggio vada da 60 a 70 oppure sia
superiore a 70 punti.
    4.  L'assegno  giornaliero,  il  cui  ammontare  e' fissato dalla
giunta  provinciale,  e'  erogato  mensilmente e in via posticipata a
decorrere  dalla  data  di presentazione della domanda, oppure da una
data posteriore eventualmente indicata nella medesima.
    5.  L'assegno giornaliero e' erogato a tempo indeterminato, se il
grado  di  non  autosufficienza  e'  ritenuto  stabile nel tempo e la
qualita' dell'assistenza e' adeguata.
    6.  L'assegno  giornaliero  e' erogato a tempo determinato, se il
grado  di  non  autosufficienza  della  persona assistita e' ritenuto
soggetto  a mutamenti nel tempo tali da far passare la persona in una
classe  di punteggio inferiore o se si prevedono futuri miglioramenti
alla  qualita'  dell'assistenza,  attualmente non ancora adeguata. In
tali  casi  il  servizio  di  medicina di base dell'azienda sanitaria
effettua   un   controllo   al   termine  del  periodo  indicato  nel
provvedimento di assegnazione.