Art. 6.
                         E r o g a z i o n e
    1. L'erogazione dell'assegno giornaliero cessa:
      a) con il decesso della persona assistita;
      b) con  la  riacquisizione  dell'autosufficienza da parte della
persona assistita;
      c) quando  la  qualita'  dell'assistenza  prestata  non e' piu'
adeguata.
    2.  Qualora la persona non autosufficiente venga ricoverata in un
ospedale,  in  una  clinica  privata, in un centro di degenza, in una
casa  di  riposo, in un convitto o istituto per persone disabili o in
una   struttura   residenziale   riabilitativa,   la   corresponsione
dell'assegno  giornaliero  viene  sospesa  per  l'intera  durata  del
ricovero.
    3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, l'assegno giornaliero
e'  erogato  per intero, per un periodo massimo di quattordici giorni
nell'arco di un anno solare, nei casi in cui la persona beneficiaria:
      a) affida l'assistenza ad una persona parente o affine entro il
quarto  grado  propria  oppure  della  persona assistita, anche se il
luogo  di  prestazione  dell'assistenza  non  coincide  col  luogo di
assistenza abituale;
      b) assiste   la   persona   non  autosufficiente  al  di  fuori
dell'abituale   ambiente   familiare,  oppure  provvede  al  ricovero
temporaneo  della  stessa  in  una  casa  di riposo o in un centro di
degenza.
    4.  L'ammontare  dell'assegno giornaliero e' ridotto della meta',
qualora la persona non autosufficiente sia assistita di giorno in una
struttura  pubblica o privata, salvo che non ricorra uno dei seguenti
casi:
      a) la persona non autosufficiente e' assistita di giorno in una
struttura  semiresidenziale  dei  servizi  sociali,  i cui costi sono
coperti  almeno parzialmente dalla stessa persona assistita, ai sensi
del  decreto  del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000,
n. 30, e successive modifiche;
      b) durante la giornata la persona non autosufficiente frequenta
una scuola, anche materna;
      c) la persona non autosufficiente e' assistita di giorno, anche
in  un  luogo  diverso  da  quello  abituale, da persona che, pur non
essendo     beneficiaria     dell'assegno    giornaliero,    concorre
all'assistenza. In tal caso deve essere garantito un adeguato livello
qualitativo di assistenza;
      d) la  persona  non  autosufficiente  e' impegnata di giorno in
un'attivita'   riabilitativa   o   terapeuticooccupazionale   in  una
struttura pubblica o privata.
    5.  La  persona beneficiaria dell'assegno giornaliero e' tenuta a
comunicare   tempestivamente   all'azienda  sanitaria  il  cambio  di
domicilio   della  persona  assistita,  la  data  di  ricovero  e  di
dimissione  della  persona assistita in una delle strutture di cui al
comma 2, presentando a tal fine la relativa certificazione rilasciata
dalle  predette strutture, nonche' le giornate nelle quali la persona
assistita  e'  ospitata presso una struttura o presso parenti o terzi
ai sensi dei commi 3 e 4.